Circolare n° 3487/C del 1° Giugno 2000 del Ministero dell'Industria avente per oggetto il Decreto legislativo n° 114 del 31 Marzo 1998 "Disciplina alla vendita di beni tramite mezzo elettronico. Commercio elettronico".
Evoluzione della normativa sull’e-commerce: il Ministero dell’Industria detta le regole che danno il via ad una procedura più semplice e rapida per le imprese che decidono di operare on-line. Il dare inizio ad un’attività al dettaglio in rete dovrà essere comunicato trenta giorni prima all’ente locale di residenza, o di
sede legale. Per i commercianti all’ingrosso basterà l’iscrizione al Registro delle imprese.
In materia di commercio elettronico la legislazione italiana risultava carente: il Decreto legislativo n° 114 del 31 Marzo 1998 "Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico. Commercio elettronico" conteneva un esplicito riferimento al commercio elettronico solo all’art. 21, dove per altro non dettava la disciplina in materia, ma affidava al Ministero dell’Industria un ruolo di promozione e diffusione, volto a facilitare l’accesso degli operatori alle potenzialità offerte dal commercio elettronico.
La velocità di diffusione del commercio elettronico ha reso però necessario fornire gli elementi interpretativi relativi alle disposizioni del citato decreto, riguardanti l’attività di commercio elettronico inerente la commercializzazione di beni e servizi on-line.
La circolare n° 3487/C del 1° Giugno 2000 emanata dal Ministero dell’Industria intende, infatti, fornire indicazioni sulla disciplina applicabile all’attività di vendita di beni tramite mezzo elettronico, denominata "commercio elettronico", nei limiti e per gli effetti di cui al Dlgs n°114/98 di cui sopra.
Ecco le novità più rilevanti.
Innanzi tutto, l’attività commerciale svolta in rete può essere esercitata in riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare, secondo le tipologie di vendita all’ingrosso e al dettaglio.
In secondo luogo, la circolare precisa che l’attività di vendita al dettaglio via Internet è soggetta a preventiva comunicazione al Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica o, nel caso di società, dove sia ubicata la sede legale. Nella stessa dovranno essere dichiarati il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività, il settore merceologico e la sussistenza dei requisiti professionali, questi ultimi necessari nel caso d’attività relativa al settore alimentare. I medesimi requisiti sono previsti qualora lo stoccaggio dei prodotti avvenga in un magazzino distante dal luogo dove è in uso il mezzo elettronico.
Per quel che concerne la vendita all’ingrosso, l’operatore è tenuto unicamente a dichiarare al momento dell’iscrizione al Registro delle imprese il possesso dei requisiti morali, nonché quelli professionali, qualora venda prodotti alimentari.
L’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.
Per inciso, tale disciplina riguarda unicamente soggetti che svolgono attività economica concernente l’acquisto di prodotti ai fini della successiva rivendita; pertanto, non si applica agli intermediari come agenti di commercio, agenti d’affari in mediazione, i quali sono tenuti al rispetto delle regole civilistiche,
amministrative e fiscali che concernono lo svolgimento di dette attività (obbligatoria iscrizione ai relativi ruoli tenuti dalla Camera di commercio e apertura della partita Iva).
E’ fatto divieto di inviare prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, mentre è consentito l’invio di campioni di prodotti o di omaggi al consumatore solo se non vi siano spese o vincoli a carico del medesimo.
La violazione di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
Nel caso d’esercizio congiunto di attività al dettaglio ed all’ingrosso, l’operatore ha la possibilità di utilizzare un solo sito, ma dovrà destinare aree distinte dello stesso per l’una e per l’altra attività.
L’intervento del ministero si conclude richiamando l’attenzione sul Dlgs n° 50/92 in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali ed il Dlgs n°185/99 sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, relativamente al rispetto degli obblighi di tutela dal consumatore connessi
alla vendita on-line.
In particolare, la disciplina del rapporto fra impresa e consumatori prevede che:
- nella presentazione dell’offerta devono essere fornite al consumatore informazioni chiare in riferimento all’identità del fornitore e alle caratteristiche essenziali del bene (prezzo, spese di consegna, modalità di pagamento, diritto di recesso);
- prima o al momento dell’esecuzione del contratto, tali informazioni vanno confermate per iscritto o, su richiesta del consumatore, su altro supporto duraturo;
- il diritto di recesso si esercita mediante comunicazione scritta e il consumatore deve conservare l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata con cui
comunica o conferma l’esercizio di tale diritto. In tal caso, il fornitore è tenuto a rimborsare le somme versate dal consumatore a titolo di corrispettivo della vendita del bene.
Il contratto concluso va eseguito entro 30 giorni dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l’ordinazione.
Fonte:
- Circolare n. 3487/C del Ministero dell’Industria avente per oggetto il Decreto legislativo n° 114 del 31 Marzo 1998 "Disciplina della vendita di beni tramite
mezzo elettronico. Commercio elettronico".
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